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Condominio moroso per consumi idrici: è sempre possibile il ricorso d’urgenza di ripristino del servizio?

  • 20 apr
  • Tempo di lettura: 2 min

Tribunale di Palermo - Sezione Terza - Sentenza 12.02.2026


In ipotesi di morosità del condominio per somme da consumi idrici al fine di determinare in via d’urgenza la illegittimità del distacco dell'erogazione per il rischio di compromissione del bene essenziale "della vita e del benessere" dei condomini privati del relativo servizio occorre sempre comprovare l'esistenza del periculum in mora, da intendersi come danno imminente ed irreparabile.


Secondo i giudici palermitani, infatti, è anzitutto noto che il fumus boni iuris e il periculum in mora siano i due presupposti fondamentali per l'ammissibilità dei provvedimenti cautelari per cui mancanza anche solo di uno dei due comporta necessariamente il rigetto della domanda d’urgenza.


Il Tribunale, tuttavia, precisa come in questi casi l’esistenza del periculum, inteso come danno imminente ed irreparabile in ipotesi di prolungato distacco dell'erogazione idrica tale da consentire il rimedio cautelare, ricorra solo allorquando l'evento dannoso paventato incomba con grande probabilità e il pregiudizio non sia risarcibile, pur ammettendo sempre che il ricorso all'art. 700 cpc sia possibile anche in caso di violazione di un diritto assoluto, per definizione non suscettibile di tutela adeguata nelle forme dell'equivalente monetario, come potrebbe essere, appunto, quello per il quale il Condominio deduca il rischio alla salute ed al benessere dei condomini.


I giudici siciliani, però, opportunamente evidenziano come i seri elementi di prova da cui poter ragionevolmente trarre il convincimento giudiziale della irreparabilità del pregiudizio devono essere sussistenti e comprovati, dal momento che non tutte le sospensioni dell'erogazione dell'acqua legittimano il ricorso alla procedura d'urgenza, altrimenti si dovrebbe ritenere che per queste tipologie di controversia il pregiudizio imminente ed irreparabile risulterebbe automaticamente in virtù della materia trattata e quindi dovrebbe essere sempre e conseguentemente riconosciuto.


In definitiva, dunque, occorre sempre operare una valutazione caso per caso del periculum mentre spetta al soggetto ricorrente indicare le dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo delle tutele previste in via ordinaria.


Il Tribunale, in particolare, richiama a tale proposito la dimostrazione rigorosa delle ragioni per le quali, ad esempio, non sia stato possibile ridurre l'esposizione debitoria mediante il meccanismo del solve et repete attraverso un flessibile piano di rientro che consentisse intanto il pronto ripristino della fornitura in attesa di tutti gli accertamenti sui consumi effettivi, oppure della possibilità di ricorrere ad altre forme di approvvigionamento idrico, nelle more del giudizio, che rendano inattuale il paventato periculum di compromissione di un bene fondamentale della vita.

 
 
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