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Reato di omesso mantenimento del figlio maggiorenne: quando è consentita la costituzione di parte civile dell’altro genitore?

  • 13 apr
  • Tempo di lettura: 1 min

Tribunale di Pescara - sentenza n. 1601 del 15.01.2026


In ipotesi di procedimento penale per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 570 bis e 570 co. 1 c.p. nei confronti del genitore che si sottragga all'obbligo del mantenimento e dell’assistenza in favore del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, l’altro genitore può costituirsi parte civile iure proprio, come titolare di un diritto autonomo, ancorché concorrente al risarcimento del danno.


Secondo il Tribunale, infatti, in questo caso l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore imputato determina un pregiudizio diretto e immediato in capo a chi provvede in via esclusiva ai bisogni del figlio maggiorenne, dal momento che quest’ultimo genitore diviene titolare di un diritto autonomo, sebbene concorrente con quello del figlio, al risarcimento del danno derivante dal reato, avendo dovuto egli sopportare personalmente un onere economico che, per legge, avrebbe dovuto gravare su entrambi i genitori.


I giudici abruzzesi, dunque, precisano in proposito come in queste ipotesi il danno sofferto dal genitore che si faccia carico per intero del mantenimento del figlio non possa ritenersi meramente riflesso, ma sia piuttosto una lesione diretta di un interesse suo proprio che, in quanto tale, fa assumere allo stesso la qualità di persona danneggiata dal reato ai sensi dell'art. 74 c.p.p.


Il Tribunale evidenzia altresì come nella fattispecie di reato di cui all’art. 570 bis c.p. sia già il mero inadempimento da parte del soggetto obbligato ad integrare tale reato, non richiedendo la norma in esame il requisito della mancata prestazione dei mezzi di sussistenza ed a nulla rilevando oltretutto il fatto che si voglia giustificare detta condotta con l'assenza di un lavoro stabile.

 
 
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