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Dipendente pubblica a tempo determinato: a chi spetta il pagamento dell’indennità di maternità?

  • 16 mar
  • Tempo di lettura: 2 min


Tribunale di Torino - Sezione Lavoro - Sentenza n. 763 del 30.01.2026


Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, la stessa ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione e tale provvidenza è ad esclusivo carico dell’INPS e non del suo ex datore di lavoro pubblico.


Il Tribunale di Torino, dunque, nel rammentare anzitutto come l’art. 24 D. Lgs. n. 151 del 2001, ai commi 1 e 2, preveda che l'indennità di maternità sia da corrispondersi anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale apposto al relativo contratto, precisa che la lavoratrice gestante che abbia acquisito il diritto all'indennità di disoccupazione debba vedersi trasformare automaticamente, ai sensi dell’art. 17 comma 3 della Legge n. 1204 del 1971, tale provvidenza in indennità di maternità, sempre ovviamente che sussistano i requisiti per essere la stessa considerata in periodo di astensione per tale motivo.


Secondo i Giudici piemontesi, quindi, in questi casi la "conversione" della spettanza, in capo alla gestante, dei due diritti previdenziali è automatica e la stessa ha conseguentemente un effetto applicativo de iure proprio in forza della normativa che regola la specifica materia.


Di conseguenza, laddove siano decorsi più di sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro pubblico a tempo determinato e la lavoratrice fruisca della NASPI all'inizio del periodo di interdizione dalle attività, unico soggetto obbligato ex lege, e quindi legittimato passivo, rispetto alla richiesta di pagamento dell'indennità di maternità è l'INPS dal momento che la predetta obbligazione sostitutiva al pagamento dell’indennità di maternità rispetto a quella di disoccupazione per sua natura non può che essere assolta proprio dall'ente previdenziale che già corrisponde, al momento dell'inizio dello stato di maternità, la NASPI, con esclusione di qualsivoglia obbligo in capo all’ente pubblico già datore di lavoro della stessa dipendente.


 
 
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