Contratti a termine ripetuti: quando matura il diritto di precedenza del lavoratore all’assunzione a tempo indeterminato?
- 23 mar
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Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro - Sentenza n. 857 del 04.02.2026
Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine purché tale diritto sia espressamente richiamato nell'atto scritto di assunzione e lo stesso sia manifestato per iscritto entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo il Tribunale, quindi, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs 15 giugno 2015 n. 81 il diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato ha una precisa durata temporale, non prorogabile né superabile, e lo stesso, per essere esercitato, necessita sempre della manifestazione di volontà espressa dal lavoratore per iscritto entro i termini di legge, con la conseguenza che in mancanza di questa ovvero nelle more della stessa il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere e ciò sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.
I giudici leccesi, dunque, evidenziano come il diritto di precedenza si estingua una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto e come al riguardo la previsione normativa sia quanto mai chiara nel far decorrere tale termine non dalla data di manifestazione per iscritto della volontà di avvalersi del diritto di precedenza, ma da quella, appunto, della cessazione del rapporto, a nulla rilevando il fatto che in questi casi il lavoratore abbia la facoltà di esercitare tale diritto entro i successivi dodici mesi, decorrenti dal suo esercizio così come manifestato, se la manifestazione di volontà sia effettuata prima della cessazione del rapporto.



