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Separazione e divorzio: quando il comodato della casa coniugale deve ritenersi ad uso familiare?


Tribunale di Trani - Sentenza n. 1036 del 30.10.2025


Il comodato di immobile concluso per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, anche nelle sue potenzialità di espansione, deve ritenersi rientrante nella tipologia di contratto regolata dall’art. 1809 c.c. e cioè in quella sorta con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consenta di stabilire la scadenza contrattuale con la conseguenza che vi è la facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata del bene solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto suo bisogno.


Secondo il Tribunale, quindi, in questi casi, a prescindere dalle nozioni giuridiche possedute dal comodante sulla natura effettiva del negozio concluso, rilevano la innegabile stabilità della destinazione abitativa e la finalità solidaristica che fa venire in risalto i bisogni della prole del comodatario, indipendentemente dalla intervenuta crisi coniugale che abbia interessato la famiglia di quest’ultimo, poiché la causa primaria del contratto concluso diviene sempre e solo quella di attribuire il godimento di un bene e, dunque, di realizzare l'interesse del comodatario stesso.


I Giudici pugliesi, pertanto, evidenziano come in questi casi occorre sempre e comunque assecondare l’attuazione dell'iniziale programma negoziale, rispettando il potere di disposizione del bene quale esercitato al sorgere del contratto, dal momento che se questo ancorava la durata del comodato alla famiglia del comodatario esso perduri fino al venir meno delle esigenze della famiglia stessa, anche a seguito di un eventuale provvedimento di separazione o di divorzio dei coniugi, con la possibilità di risolverlo motivatamente solo in caso di un urgente e impreveduto bisogno, da intendersi non come grave, ma solo imprevisto e quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula.

 
 
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