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Risarcimento del danno da fatto illecito: come decorre il termine prescrizionale?

  • 28 gen
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Tribunale di Salerno – Sezione Seconda - Sentenza n. 4624 del 17.11.2025


Una volta passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile a favore della persona offesa, costituitasi parte civile, la successiva azione volta alla determinazione del quantum debeatur, per il disposto dell'articolo 2953 c.c., non è soggetta alla prescrizione breve di cui all'articolo 2947 c.c., ma a quella decennale, decorrente dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile.


Il Tribunale di Salerno, dunque, ribadisce anzitutto il principio secondo il quale la costituzione di parte civile abbia un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, che riprende pertanto a decorrere solo dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale.


Lo stesso Tribunale, poi, nel sottolineare come nelle disposizioni codicistiche non vi sia alcuna norma la cui interpretazione possa condurre ad affermare che la "mera" pendenza del procedimento penale possa interrompere, permanentemente, il decorso del termine di prescrizione, afferma che il danneggiato deve comunque impedire la prescrizione con atti interruttivi ripetuti prima che ciascun termine si consumi oppure interromperla in modo permanente costituendosi, appunto, parte civile nel relativo processo penale fino all’emissione della pronuncia definitiva ed irrevocabile.


Secondo i Giudici salernitani, infatti, la prescrizione in questione, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo della sua durata, alla disciplina di quella dettata per il reato, si inserisce sempre nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale, per cui se si eccettua tale collegamento ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline.

Alla luce di tanto, dunque, una volta passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile a favore della persona offesa, costituitasi parte civile, la successiva azione volta alla determinazione del quantum è soggetta unicamente alla prescrizione decennale, decorrente dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, a prescindere dal fatto che tale pronuncia difetti dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituendo essa una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum.

 
 
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