Personale scolastico A.T.A.: il compenso individuale accessorio di cui all'articolo 25 del CCNL 31.08.1999 spetta anche ai lavoratori a tempo determinato?
- studiolegalesodo
- 22 dic 2025
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Tribunale di Modena – Sezione Lavoro - sentenza n. 955 del 23.10.2025
Il compenso individuale accessorio che il Ministero dell’Istruzione riconosce al solo personale A.T.A. di ruolo ovvero a quello assunto a tempo determinato con il quale si siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche spetta anche agli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie ovviamente in relazione sempre al servizio effettivamente prestato.
Il Tribunale, infatti, evidenzia come una diversa interpretazione delle vigenti disposizioni normative determinerebbe una ingiustificata violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato basata sulla natura temporanea del rapporto contrattuale, in difformità ai principi di diritto statuiti in sede comunitaria e ormai ampiamente recepiti e consolidati nell'ordinamento interno.
Secondo i giudici modenesi, dunque, l'art. 82 CCNL 2007 è quanto mai chiaro nell’affermare, al suo primo comma, come tale compenso individuale accessorio spetti indistintamente a tutto il personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, in analogia a quanto stabilito, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, nel rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il Tribunale, quindi, ha opportunamente evidenziato come l'emolumento in questione abbia natura fissa e continuativa e soprattutto carattere retributivo, come tale non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorative e, dunque, pienamente rientrante in quelle condizioni di impiego che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, dal momento che una eventuale disparità di trattamento tra dette categorie di soggetti potrebbe essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate, a prescindere dalla durata dell’incarico espletato.



