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Dimissioni dal lavoro: quando si reputano formalizzate per fatti concludenti?


Tribunale di Milano – Sezione Lavoro - Sentenza n. 4632 dell’11.11.2025


Secondo la nuova disciplina sulle "dimissioni per fatti concludenti", introdotta dall'art. 19 della Legge n. 203 del 2024, che ha inserito il comma 7-bis all'art. 26 del D. Lgs. n. 151 del 2015, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro competente o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, previa comunicazione da parte del datore di lavoro alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.


Il Tribunale, dunque, salvi i casi in cui il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, sottolinea come la ratio legis di tali disposizioni voglia essere chiaramente quella di contrastare il fenomeno delle assenze ingiustificate finalizzate a provocare un licenziamento disciplinare per accedere all'indennità di disoccupazione, introducendo così una presunzione legale di volontà dismissiva del lavoratore in presenza di una sua prolungata ed ingiustificata inerzia.


Secondo i Giudici milanesi, quindi, il primario presupposto normativo di tale fattispecie è ovviamente quello dell’assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta secondo un criterio temporale alternativamente determinato o dal termine "previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro", ovvero da quello legale di quindici giorni valido ed applicabile solo ed unicamente "in mancanza di previsione contrattuale" collettiva.


Il Tribunale precisa altresì come detto termine  non abbia una funzione puramente disciplinare sì da non poter essere utilizzato per integrare la fattispecie delle dimissioni tacite, dal momento che il legislatore, nel rinviare espressamente alla contrattazione collettiva, ha inteso valorizzare soltanto la soglia di tolleranza che le stesse parti sociali hanno individuato come critica, ovvero il numero di giorni di assenza la cui gravità è tale da giustificare la sanzione massima della risoluzione del rapporto.


Secondo i Giudici, infatti, la nuova norma non ha fatto altro che mutare la qualificazione giuridica degli effetti di tale condotta, trasformandola da presupposto per un licenziamento datoriale in fatto concludente che manifesta la volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro.


 
 
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