Agente immobiliare: quando compete la provvigione per la sua mediazione?
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Giudice di Pace di Lecce – Dott.ssa A.M. Cosi - Sentenza del 16.02.2026

Il diritto alla provvigione dell’agente immobiliare nasce solo quando lo stesso abbia posto in relazione le parti e queste abbiano sottoscritto un atto vincolante e rilevante dal punto di vista economico.
Il Giudice di Pace di Lecce, dunque, in un giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo promosso dall’agente immobiliare per rivendicare la propria provvigione, seguito con successo da SLS – STUDIOLEGALESODO per conto della proprietaria, sancisce il fondamentale principio giuridico secondo il quale il compenso da mediazione maturi solo in quanto le parti abbiano sottoscritto un atto idoneo a far derivare conseguenze giuridicamente rilevanti in caso di inosservanza.
Secondo il Giudice leccese, infatti, nel solco anche di una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, le parti messe in relazione tra loro dall’agente immobiliare devono almeno aver sottoscritto un preliminare di vendita che le possa vincolare al successivo atto di compravendita ovvero, in caso contrario, abilitarle anche alla domanda di risarcimento del danno nei confronti del soggetto inadempiente.
Qualora, invece, come nel caso considerato, vi sia solo una proposta d’acquisto, eventualmente anche conforme al prezzo minimo di vendita indicato dal proprietario ma da quest’ultimo non accettata per qualsivoglia ragione, l’agente immobiliare non matura alcun diritto alla provvigione stabilita, trattandosi di atto a lui destinato esclusivamente e non essendo ravvisabile in esso alcun negozio che possa contenere gli elementi del contratto definitivo con conseguente mancata conclusione dell'affare intermediato.
Il Giudice di Pace, infatti, stabilisce che il diritto alla provvigione del mediatore sorge solo al momento della conclusione dell’affare dovendosi ritenere tale, senza possibilità di interpretazioni estensive o analogiche di sorta, la circostanza che tra le parti messe in contatto ad opera del mediatore stesso si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione o la risoluzione del contratto stesso, poiché in caso contrario è lecito ricondurre le relative trattative alla sola fase pre-contrattuale ed alla semplice puntualizzazione di alcuni degli elementi del futuro potenziale atto negoziale.



