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Onere della prova: i messaggi whatsapp e gli sms sono prova documentale?

  • 7 giorni fa
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Tribunale di Modena – Sezione Lavoro - Sentenza n. 56 del 09.01.2026


I messaggi ''whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti in giudizio mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi.


Secondo il Tribunale, dunque, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità rispetto ai fatti o alle cose medesime.


I Giudici modenesi, quindi, sottolineano la rilevanza probatoria di tali documenti, pur evidenziando come agli stessi non possa essere riconosciuta l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c., salvo che appunto non ve ne sia un disconoscimento esplicito da effettuarsi non necessariamente mediante l'uso di formule sacramentali ma attraverso una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.


Secondo il Tribunale, pertanto, in questi casi il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale, oppure le parti mancanti e il loro contenuto o ancora, ed in alternativa, le parti aggiunte ed inoltre, a seconda dei casi, la parte che disconosce il documento deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che l’atto in parola presenta nella versione originale poiché, in difetto, la condotta processuale del soggetto è liberamente valutabile come una generica deduzione difensiva che non impedisce al giudice del merito di utilizzare la fotocopia prodotta per formare il proprio convincimento.

 
 
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