Patente di guida: quando la sua falsità integra gli estremi del reato impossibile?
- studiolegalesodo
- 11 nov
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Tribunale di Ferrara - Sentenza n. 916 del 15.09.2025

Anche la patente di guida, costituendo documento valido come permesso per la conduzione di veicoli, può essere ricompresa nell'ambito di applicazione del reato previsto dall'art. 477 c.p., valendo l'alterazione delle generalità del titolare a integrare il delitto di falsità materiale in autorizzazioni amministrative, sempre che non si tratti di falsificazione così grossolana da determinare la sussistenza del c.d. reato impossibile.
Il Tribunale, dunque, osserva anzitutto come la falsificazione della patente di guida, nel caso considerato rilasciata da uno Stato estero, può costituire reato non essendo il documento privo di effetti giuridici, anche qualora non sussistano le condizioni di sua validità ai fini della conduzione di un veicolo in Italia fissate dagli artt. 135 e 136 cod. Strada.
Per i giudici, però, deve trattarsi sempre di una falsificazione non grossolana per essere risultato, il documento contraffatto, idoneo a ingannare la pubblica fede a maggior ragione quando l'accertamento della sua alterazione sia stato possibile solo mediante l'impiego di strumentazione specifica.
Il Tribunale, inoltre, ha precisato che la falsità probabile non integra la grossolanità ogni qualvolta il falso sia riconoscibile solo a seguito di accertamenti, ossia quando la contraffazione non sia riconoscibile da chiunque, ma gli indizi di falsità siano percepiti da personale specializzato abituato a confrontarsi con il materiale identificativo in esame, come, per l'appunto, gli agenti della Polizia Locale, dal momento che in tema di falso documentale la punibilità può essere esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque.



