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Maggiorazione sociale da inabilità civile: da quando è consentita la ripetizione dell’indebito per requisiti reddituali?

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Tribunale di Prato – Sezione Lavoro - Sentenza n. 258 del 29.06.2026


Le somme erogate in favore di titolare di pensione di inabilità civile per maggiorazione sociale rappresentano una prestazione di natura assistenziale per la quale non trova applicazione la regola generale di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. estendendosi a tale ambito i principi di diritto applicabili in materia di erogazioni previdenziali.


In queste ipotesi, quindi, si configura in capo al pensionato una prestazione di natura assistenziale, poiché priva di base contributiva e finanziata mediante la fiscalità generale, con la conseguenza che la relativa fattispecie va regolata secondo la disciplina dell'indebito assistenziale fondata sull'art. 38 della Costituzione che configura un autonomo "sottosistema" normativo, e dunque volta ad assicurare la protezione sociale del cittadino ed a preservare, in capo ai beneficiari, il mantenimento delle prestazioni.


In tale particolare contesto, pertanto, non può trovare applicazione la regola generale di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. in analogia a quanto stabilito in materia di prestazioni previdenziali, per cui con specifico riferimento alla ripetibilità di somme assistenziali indebitamente corrisposte per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, in assenza di diversa previsione normativa, la ripetizione può essere consentita solo dal momento dell'accertamento del venir meno delle condizioni di legge.


Fanno eccezione, tuttavia, le sole ipotesi in cui siano ravvisabili situazioni idonee a escludere ogni affidamento dell'accipiens, quali l'erogazione in assenza di domanda o di rapporto assistenziale, o la radicale incompatibilità del beneficio con le esigenze assistenziali o il dolo accertato, ad esempio, in presenza di un incremento reddituale tale da rendere inequivoco il venir meno dei presupposti del beneficio.

 
 
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