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Infortunio sul lavoro: come è risarcibile il danno biologico?

7 giorni fa
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Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro - Sentenza n. 638 del 03.07.2026


In caso di infortunio sul lavoro, nel regime normativo attuale per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico, da intendersi, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come "la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale", la determinazione dell'importo di detta prestazione deve essere effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, e l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.


A seguito, infatti, dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23 febbraio 2000, n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della Legge n. 144 del 1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73 comma 3 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulta più  articolata la disciplina della rendita erogata dall'I.N.A.I.L. nel caso di menomazione o affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente, poiché mentre nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse, nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico,  detta prestazione deve essere determinata, oltre che con detta ultima voce, anche con quella relativa alla riduzione della capacita lavorativa.


La nuova prestazione, pertanto, indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo "aredittuale" che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale, dal momento che in quest'ultimo caso tale rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.

 
 
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