Invalido civile: quando la richiesta di ripetizione della pensione integrativa è illegittima?
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Tribunale di Monza – Sezione Lavoro - Sentenza n. 884 del 06.07.2026
In caso di percezione di trattamento pensionistico da invalidità civile, l'importo indicato nel quadro RR dei modelli Persone fisiche non costituisce reddito ai fini fiscali e non può pertanto essere utilmente considerato al fine del rispetto dei limiti reddituali previsti per l'attribuzione dell'invalidità civile e dell'integrazione sociale.
In materia di applicazione dei criteri per la revoca della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, disciplinante appunto l’incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, quindi, l’integrazione sociale corrisposta non può essere richiesta in restituzione sulla base delle sole risultanze delle dichiarazioni fiscali di legge.
La dichiarazione, infatti, di voci attive di reddito da parte del pensionato riconducibili al quadro RR, e dunque a redditi di partecipazione da impresa, deve ritenersi un dato esclusivamente teorico poiché in tale quadro il socio di una società di capitali è tenuto ad indicare il valore degli utili solo apparentemente spettantigli al fine di adempiere comunque all'onere del versamento dei contributi dovuti per la gestione commercianti o artigiani.
Alcuna norma, però, impone alla società, ovviamente in attivo, di provvedere anche alla distribuzione dei propri utili, per cui fino a quando ciò non avviene alcun reddito effettivo può essere imputato al socio, tenuto appunto al versamento dei contributi in ragione degli utili a lui teoricamente attribuibili, ma non percipiente reddito di sorta, sicché, in difetto di prova offerta dall’Inps sul punto, i redditi conseguiti, se non superanti la soglia di legge, non precludono la maggiorazione sociale del trattamento assistenziale.



