Danno da prestazione sanitaria privata: risponde la struttura medica anche in assenza di rapporto di lavoro subordinato con il medico responsabile?

Tribunale di Venezia – Sezione Seconda - Sentenza n. 15694 del 27.06.2026
In caso di danno da prestazioni sanitarie svolte in ambito privato il fondamento giuridico che si instaura tra paziente danneggiato e struttura medica, già prima della Legge n. 24 del 2017 in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, è da individuarsi in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico dell'ente sanitario obblighi di prestazioni non solo diagnostiche e di cura ma anche lato sensu organizzative.
In conseguenza di tanto, dunque, la struttura sanitaria deve assicurare personale qualificato in numero sufficiente e nei momenti necessari, la sorveglianza sul coordinamento dei diversi servizi, la garanzia di locali salubri ed idonei, la disponibilità di attrezzature adeguate sulla base del raggiunto livello tecnologico e l'utilizzazione di prodotti sicuri, per cui in tale contesto l'attività del medico costituisce solo l'aspetto di una più complessa strutturazione del servizio proposto al paziente.
Ne consegue, di riflesso, che la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente medesimo non solo può derivare dall'accertato inadempimento ex art. 1218 c.c. delle predette obbligazioni, in quanto autonomamente poste a diretto carico dell'ente medesimo, ma altresì dalla violazione del precetto di cui all’art. 1228 c.c., in ragione del diverso inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario anche quale ausiliario della succitata struttura e sia pure in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte del collegamento necessario tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale di riferimento e della correlativa responsabilità che a tal fine sorge in capo alla clinica per il fatto dei propri ausiliari o collaboratori.



