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Infermiere professionale: quando è ravvisabile il suo demansionamento?

Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - Sentenza n. 8740 del 27.09.2025



In caso di rapporto di lavoro del personale infermieristico nel pubblico impiego privatizzato tale personale può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione a condizione che sia garantito al lavoratore lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della sua categoria di appartenenza e che quelle accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità nel rispetto sempre di una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico.


Secondo i Giudici romani, infatti, in questi casi non è ravvisabile un’ipotesi di demansionamento restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla eventuale integrale copertura degli organici per il profilo inferiore (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica), stante sempre il dovere del lavoratore di leale collaborazione in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 cod. civ. ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l’interesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività.


Il Tribunale, pertanto, sia pure nella doverosa precisazione che si debba trattare sempre di attività residuale e non prevalente dell’infermiere professionale, sottolinea come i doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva tengano conto della particolare natura del rapporto di lavoro pubblico, ancorché contrattualizzato, che pone l'impiegato al "servizio della Nazione" secondo l’articolo 98 comma 1 della Costituzione e, quindi, lo impegna ad ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, efficacemente riassunti nell'attuale versione del D. Lgs n. 165 del 2001 art. 54.


Secondo Il Tribunale, dunque, laddove lo svolgimento di attività di specifica assistenza ai pazienti risulti necessitato da carenza di personale presso il reparto ove il lavoratore presti servizio, con conseguente insorgere dei doveri di supplenza imposti dal codice deontologico, e si tratti, per la parte rilevante, di  mansioni, quali ad esempio l'alimentazione e la movimentazione del paziente immobilizzato a letto o comunque non autosufficiente per la sua igiene personale, tali attività ben possono dirsi strettamente complementari rispetto ai suoi compiti di infermiere e quindi non dequalificanti in quanto comunque ricomprese in quelle proprie dell'attività infermieristica.


In tali casi, quindi, persino l’eventuale svolgimento di compiti anche di natura tipicamente “alberghiera” quale il rifacimento dei letti, per quanto propri esclusivamente delle qualifiche inferiori ed estranei alla professionalità propria dell'infermiere, se eseguito in maniera marginale è tale da non integrare l'illecito demansionamento del lavoratore.

 
 
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