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Dirigenti medici: è ammissibile la monetizzazione delle ferie non godute?

Aggiornamento: 2 set

Tribunale di Ferrara - Sezione Lavoro - Sentenza n. 96 del 15.05.2025


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Il dirigente medico di struttura complessa, pur godendo di un ampio margine di autonomia nell'organizzare la fruizione delle proprie ferie e di quelle del personale addetto alla struttura che presiede, deve comunque ritenersi sempre inquadrato nell'ambito di una più ampia struttura aziendale della quale egli è dipendente subordinato che interloquisce e si interfaccia con i vertici apicali (direttore generale, direttore sanitario) ed è assoggettato alle direttive generali della medesima struttura la quale è evidentemente tenuta a monitorarne l'operato.


Secondo il Tribunale, pertanto, il dirigente, salvo che non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell'organo di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute.


I Giudici ferraresi, pertanto, escludono decisamente la possibilità che il dirigente medico dipendente non debba essere soggetto ad alcuna autorizzazione per la fruizione delle proprie ferie, in quanto autogestite e, conseguentemente, che non sussista alcun obbligo in capo all’azienda sanitaria di invitare lo stesso dirigente a tale fruizione, pena la perdita delle giornate di ferie non godute, a nulla rilevando il fatto che il medico possa eventualmente anche anticipare, con le sue dimissioni, la data di risoluzione del rapporto rispetto a quella originariamente prefissata, privandosi così, per una sua scelta, di siffatta possibilità sino alla naturale scadenza del proprio incarico.


Il Tribunale, peraltro, rammenta come l’art.5 comma 8 del D.L. n. 95 del 2012 preveda che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione debbano essere obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti non dando luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, e come tale norma sia stata introdotta proprio per reprimere il ricorso incontrollato del pubblico dipendente alla monetizzazione delle ferie non godute nel corso del rapporto di lavoro.


Lo stesso Tribunale, però, sottolinea anche come tale disposizione debba essere interpretata nel senso che il divieto di monetizzazione venga meno quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie "per malattia o altra causa non imputabile" alla sua persona, rientrando in questa ultima fattispecie anche il trattenimento forzato in servizio del dirigente medico per necessità di copertura degli orari in conseguenza di una riduzione o carenza del personale o il verificarsi di casi eccezionali, come nel caso esaminato quello conseguente alla lunga e persistente pandemia da covid.

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