top of page

Danni da malasanità - Quando si configura la responsabilità del gestore della struttura sanitaria?

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Quarta - Sentenza n. 1582 del 13.05.2025

In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, la stessa, se accertata, si configurerà anche a carico del soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione, rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ., la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento del contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla.


Secondo il Tribunale, tuttavia, Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa, fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento, poiché sia l'art. 1228 che il successivo art. 2049 cod. civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, il medico appunto.


I Giudici campani, dunque, rammentano come la più recente novella legislativa sulla responsabilità medica di cui alla Legge n. 24 dell’08 marzo 2017 in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, abbia disciplinato espressamente la natura (contrattuale ed extracontrattuale) delle responsabilità della struttura sanitaria e del medico, stabilendo che anche nel caso in cui la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria scelti dal paziente ed ancorché non propri dipendenti la relativa responsabilità assuma sempre natura contrattuale ex artt. 1218 e 1228 del codice civile, mentre il medico colpevole risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 dello stesso codice salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, e quindi nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivino in tema di oneri probatori delle parti e di durata del termine di prescrizione.


 
 
bottom of page