Buoni postali fruttiferi: quando decorre la prescrizione del diritto al rimborso?
- studiolegalesodo
- 4 ago
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Aggiornamento: 2 set
Tribunale di Monza - Sezione Prima - Sentenza n. 1124 del 04.06.2025

In caso di richiesta di rimborso del controvalore di buoni postali infruttiferi, ovvero di risarcimento del danno conseguente alla omessa liquidazione degli stessi da parte di Poste Italiane Spa, la mancata consegna del foglio informativo per quelli di tipologia "AA3" e la mancata apposizione del tagliando per i buoni "CB" impediscono la decorrenza del termine di prescrizione per violazione degli specifici obblighi informativi posti a carico della società, oltre che del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c. e del dovere di diligenza professionale ex art. 1176 c.c. ed art. 21 del TUF.
Secondo i Giudici lombardi, infatti, tali obblighi di informazione, quale quello di apporre la scadenza sul buono ovvero di dare al risparmiatore informazioni precise al momento della sottoscrizione al fine di individuare la data di scadenza dei propri titoli, incontestabilmente gravanti su Poste Italiane, costituiscono parte integrante del programma negoziale scaturente dalla sottoscrizione dei buoni, per cui l'omessa indicazione della data di scadenza, o mediante la mancata apposizione dell’apposito tagliando, ovvero mediante la mancata consegna del foglio informativo, costituisce un'ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante ed imputabile ad essa società.
Il Tribunale poi ulteriormente precisa come nel caso di specie, in conformità con il principio di vicinanza della prova sancito in più occasioni anche dalla pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel mentre il correntista adempi al proprio onere di allegazione mediante la produzione dei buoni fruttiferi postali privi del tagliando e rilevando l'altrui inadempimento, Poste Italiane Spa debba sempre provare di aver adempiuto a tali obblighi o di non avervi potuto adempiere per causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c.
I Giudici, pertanto, rilevano come in tale prospettiva il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizi a decorrere solo dal momento in cui la condotta inadempiente che ha determinato l'evento dannoso si è resa oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, e dunque a partire dalla richiesta di rimborso avanzata dal correntista, dal momento che la mancata consegna del documento contenente l'indicazione sulla scadenza del titolo integra, a tutti gli effetti, un impedimento alla conoscenza di carattere legale, non già di mero fatto, all'esercizio del diritto al rimborso.
