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Presenza sul posto di lavoro in costanza di ferie: è motivo legittimo di licenziamento?

Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - Sentenza n. 1028 del 03.04.2025

Gli addebiti consistenti nell'accesso in azienda senza autorizzazione del lavoratore al di fuori del servizio e durante un periodo di ferie, nonché nell'utilizzo senza autorizzazione e senza i necessari dispositivi individuali di protezione di macchinari per lo svolgimento di attività non rientranti nemmeno nelle sue ordinarie mansioni, sebbene disciplinarmente rilevanti, non sono comunque tali da legittimare un licenziamento per giusta causa, alla luce della valutazione delle mancanze che possono determinarlo contenuta nella contrattazione collettiva.


Il Tribunale di Milano, dunque, sulla base della disamina proprio di tale contrattazione collettiva ha ritenuto i fatti così contestati ed accertati come non idonei ad integrare un comportamento che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.


I Giudici milanesi, infatti, hanno rilevato come la contrattazione in parola si limitasse ad elencare le sanzioni in ordine di gravità, senza tuttavia contenere in sé fattispecie diversificate dal riferimento al minore o maggiore grado di gravita, ma semplicemente il riferimento al grado di gravità delle mancanze relative a non meglio definiti doveri, con conseguente impossibilità di riempire di contenuto tale previsione, anche utilizzando standard conformi ai valori dell'ordinamento ed esistenti nella realtà sociale, a causa della totale indeterminatezza delle condotte e della totale assenza anche di mere formule generali o norme elastiche.


Secondo il Tribunale, pertanto, in assenza dell'indicazione degli elementi costitutivi delle fattispecie previste anche in termini generali dalla contrattazione collettiva, diviene impossibile interpretare il significato del concetto di “gravita" quale elemento costitutivo della fattispecie tipizzata secondo le previsioni del contratto collettivo ed il tutto non può che essere rimesso al prudente apprezzamento del Giudice di merito.


È comunque significativo, alla luce anche dell’attuale dibattito referendario, come nel caso di specie la conclusione adottata dal Tribunale sia stata quella dell’applicazione del 5 comma dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori che, come è noto, prevede la corresponsione di una indennità risarcitoria di mancato preavviso omnicomprensiva compresa tra le 12 e le 24 mensilità, calcolata sulla base della più o meno elevata anzianità aziendale del lavoratore e della potenziale pericolosità del comportamento dallo stesso tenuto.

 
 
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