Assegno di divorzio: è ammissibile il pagamento di somme in misura ridotta in presenza di fatti nuovi?
- studiolegalesodo
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Tribunale di Salerno - Sezione Terza - Sentenza n. 1931 del 03.05.2025

La definizione di pattuizioni liberamente concordate tra gli ex coniugi, destinate ad incidere in parte sulle modalità di attuazione degli obblighi assunti in sede di separazione o divorzio, in parte sull'ammontare del contributo mensilmente dovuto dal coniuge obbligato, ancorché giustificati da sopravvenuti mutamenti nelle rispettive posizioni giuridico - fattuali delle parti, non appare idonea a mutare il tradizionale assetto normativo e gli approdi interpretativi caratterizzanti la fattispecie, per sua natura intrisa di interessi di carattere indisponibile.
Il Tribunale di Salerno, infatti, ha precisato come con l'opposizione a precetto relativo a crediti maturati per il mancato o ridotto pagamento dell'assegno di divorzio, al pari di quello di mantenimento determinato a favore del figlio in sede di separazione, possano proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possano dedursi fatti sopravvenuti poiché questi devono essere fatti valere solo con il procedimento di modifica delle condizioni di cui all'art. 710 c.p.c.
Secondo i Giudici campani, dunque, nel caso specifico in esame dell'assegno divorzile, ma con ragioni estensibili all'assegno per la prole, sebbene la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passi in giudicato rebus sic stantibus, la sopravvenienza di fatti nuovi non è di per sé idonea ad incidere, direttamente ed immediatamente, sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell’art. 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, dal giudice da tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni.
Il principio di diritto, pertanto, ribadito dalla sentenza in esame risiede nell’imperatività delle statuizioni giudiziali rese, con la conseguenza che il rapporto obbligatorio fra il soggetto che ha il diritto di percepire l'assegno di divorzio ovvero quello di mantenimento per i figli e colui cui è stato imposto l'obbligo di versarlo perdura, nonostante si siano creati presupposti per la modificazione del suo contenuto o addirittura anche per la sua soppressione, finché non sopraggiunga una nuova pronuncia del giudice, il cui intervento è regolato processualmente dal citato art. 710 c.p.c. quale unico mezzo processuale per far valere i mutati presupposti.